Art. 10.

      1. Il consorzio di cui all'articolo 9, entro tre mesi dalla propria costituzione, predispone un piano operativo della zona franca che garantisca i servizi comuni e la collocazione logistica degli spazi da adibire a servizi generali.
      2. Il piano operativo della zona franca è trasmesso all'autorità doganale, che può formulare osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione.

 

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      3. Il consorzio trasmette il piano, corredato delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, al Ministro dell'economia e delle finanze, che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
      4. Con la medesima procedura prevista dai commi 2 e 3 sono approvate le modificazioni che il consorzio ritenga di apportare al piano operativo.
      5. Le richieste dei soggetti economici che intendono operare all'interno della zona franca sono presentate al consorzio che, eseguita l'istruttoria preliminare e verificata la disponibilità dell'area, le trasmette all'autorità doganale per il rilascio dell'autorizzazione preventiva all'esercizio dell'attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto disposto dal codice doganale comunitario, di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.